La “nuova” proposta del Consiglio dell’UE sul regime transitorio connesso alla prima applicazione dell’IFRS 9

Lo scorso 31 maggio 2017 il Consiglio dell’Unione Europea ha pubblicato la nuova proposta di modifica del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) avente ad oggetto la definizione del regime transitorio relativo agli effetti derivanti dalla prima applicazione del principio contabile IFRS 9.

Tale proposta fa seguito a quella pubblicata sempre dal Consiglio poco meno di un mese prima (in data 3 maggio), la quale aveva sollevato diverse perplessità soprattutto in merito alla eccessiva complessità del calcolo dei predetti effetti da prima applicazione da “sterilizzare” (secondo il ben noto meccanismo delle “percentuali applicabili” decrescenti) dal CET 1 degli intermediari. Con la nuova proposta, in effetti, il Consiglio dimostra di aver tenuto conto di tali rimostranze proponendo un approccio maggiormente intuitivo e comprensibile.

In particolare, viene proposta l’introduzione di un nuovo articolo (il 473 bis) all’interno del quale viene illustrato il procedimento di calcolo da adottare per quantificare, a ciascuna data di segnalazione successiva al 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, l’ammontare degli effetti da prima applicazione dell’IFRS 9 da imputare in aumento del CET 1 di ciascun intermediario. Tale importo, in particolare, scaturisce dalla seguente espressione:

(A2,sa+A4,sa )∗f

dove:

A2,sa = ammontare indicativo dell’effetto IFRS 9 calcolato al 1 gennaio 2018 (calcolo «statico»);

A4,sa = ammontare indicativo dell’effetto IFRS 9 alle date successive di misurazione (calcolo «dinamico»)

f = percentuale applicabile del regime transitorio

Più in dettaglio, A2 si ragguaglia alla differenza tra la somma delle perdite attese a 12 mesi (ECL12m) e delle perdite attese lifetime (ECLlifetime) calcolate ai sensi dell’IFRS 9 e la somma delle rettifiche di valore complessive calcolate ai sensi dello IAS 39, sia con riferimento alle esposizioni in bonis (ECLbonis) che a quelle deteriorate (ECLdeteriorate): la data di riferimento per tale calcolo corrisponde al 1 gennaio 2018, data di prima applicazione dell’IFRS 9 e richiede che si prendano in considerazione – quale termine di paragone – le rettifiche di valore complessive rilevate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Per ciò che attiene al termine A2b, invece, lo stesso si ragguaglia alla differenza tra la somma delle perdite attese a 12 mesi (ECL12m) e delle perdite attese lifetime (ECLlifetime) ma limitatamente a quelle da “stage 2” calcolate alla data di riferimento della segnalazione ed il medesimo aggregato riferito però alla data del 1 gennaio 2018: tale importo va però considerato nella misura in cui eccede il 20% della somma delle perdite attese a 12 mesi (ECL12m) e delle perdite attese lifetime (ECLlifetime) da “stage 2” calcolate al 1 gennaio 2018 e nei limiti di tale eccedenza.

Le percentuali applicabili proposte dal Consiglio si ragguagliano al 95% per il 2018, all’85% per il 2019, al 70% per il 2020, al 50% per il 2021 e al 25% per il 2022.

Coerentemente con il procedimento dinanzi illustrato, la proposta del Consiglio contempla altresì la rettifica al calcolo delle RWA per tenere conto della quota parte delle rettifiche di valore che l’intermediario ha già “recuperato” sul proprio CET 1 per effetto del regime transitorio. In particolare, viene introdotta la seguente formula per abbattere il valore delle rettifiche di valore da portare in diminuzione delle esposizioni al rischio, limitatamente a quelle che – come anticipato – hanno già impattato sul CET 1 dell’intermediario:

f=1-〖AB〗SA/〖RA〗SA

dove:

AB,sa = corrisponde all’importo portato in aumento del CET 1, a parziale rettifica degli effetti da prima applicazione dell’IFRS 9 (cfr. supra) 

RA,sa = corrisponde al totale delle rettifiche di valore calcolate ai sensi dell’IFRS 9 (a seconda dello “stage” in cui si trova l’esposizione).

Le disposizioni relative al regime transitorio sugli effetti della prima applicazione del principio contabile IFRS 9 non sono obbligatorie: spetta infatti a ciascun intermediario scegliere se farlo comunicando tale scelta (in un senso o nell’altro) alla Banca d’Italia entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento (di modifica al CRR). Tuttavia viene previsto che ciascun intermediario possa successivamente modificare tale scelta, ma soltanto una volta (“una tantum“) e previa autorizzazione dalla Banca d’Italia.

L’emanazione del regolamento contenente la versione definitiva delle disposizioni inerenti il trattamento degli effetti da prima applicazione dell’IFRS 9 è atteso in tempi brevi (presumibilmente non oltre l’estate), ma al tavolo si sta ancora discutendo sul contenuto della proposta (sia per ciò che attiene le modalità di calcolo, sia soprattutto per le percentuali applicabili, con riferimento alle quali si starebbe valutando l’applicazione del 100% all’intero esercizio 2018 in luogo del 95%).

 

Proposta del Consiglio dell’Unione Europea di modifica del CRR per l’introduzione dell’IFRS 9